Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 405 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alla qualifica di capo tecnico principale sono riservate, nei limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nella qualifica di capo tecnico di prima classe ad personam, che abbia, almeno tre aimi di anzianita' complessiva nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento. Nei primo triennio di applicazione della presente legge, il personale inquadrato nella qualifica di capo tecnico di 1ª classe, che, al 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbia almeno tre anni di anzianita' nella qualifica di provenienza e di inquadramento, aumento, puo' essere inquadrato nella qualifica di capo tecnico di 1ª classe ad personam, nel limite dei posti che in quest'ultima qualifica si renderebbero annualmente vacanti sulla base delle piante organiche in vigore al 1 gennaio 1958. Gli inquadramenti suddetti avverranno mediante graduatoria formulata, col criterio del merito comparativo, dalle competenti commissioni di avanzamento. Il personale inquadrato nella qualifica di capo tecnico puo' essere promosso alla qualifica di capo tecnico di la classe al compimento del quinto anno di anzianita' complessiva nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, purche' non ritenuto demeritevole dalle competenti commissioni di avanzamento. I manovali e gli aiutanti operai del preesistente ordinamento che rinunciarono alla nomina ad operaio, cui avevano titolo quali vincitori di pubblico concorso, vengono promossi operai qualificati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' ritenuti non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento. Nella prima applicazione della presente legge, i manovali che risultano utilizzati in mansioni di aiutante operaio o di operaio del preesistente ordinamento per seicento giornate, di cui almeno trecento nell'ultimo triennio, vengono inquadrati nella qualifica di aiutante operaio ad personam. Nella prima applicazione della presente legge, il personale proveniente dalla qualificato di operaio del preesistente ordinamento viene inquadrato nella qualifica di operaio qualificato di 1ª classe, se gia' in possesso della anzianita' di cinque anni nella posizione di provenienza, oppure al raggiungimento dell'anzianita' medesima, sommandosi anche quella della qualifica di equiparazione di cui all'annessa tabella allegato n. 16, purche' ritenuto meritevole dalle commissioni di avanzamento. Nella prima applicazione della presente legge, il personale proveniente dalla qualifica di operaio della classe del preesistente ordinamento, che risulti utilizzato in mansioni di pertinenza della nuova qualifica di operaio specializzato per almeno seicento giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, viene ammesso ad un esame di accertamento per il successivo inquadramento nella qualifica di operaio specializzato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art192 · fonte del testo