Art. 193 — Personale delle navi traghetto
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 228 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nelle qualifiche di ufficiale navale di 1ª classe ad personam e ufficiale macchinista di 1ª classe ad personam, che abbia almeno tre anni di anzianita' complessiva nelle qualifiche di provenienza ed in quelle di inquadramento. Il personale che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nella qualifica di fuochista ad personam e che alla data di entrata in vigore, della legge stessa abbia svolto mansioni di motorista per almeno 600 giornate di effettivo servizio negli ultimi tre anni e sia in possesso della patente di meccanico navale di 2ª classe, puo' essere nominato motorista previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento. Il personale di coperta e di macchina delle navi traghetto, che abbia disimpegnato mansioni di qualifica superiore del proprio gruppo di appartenenza per 600 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, puo' essere inquadrato nella qualifica di cui ha disimpegnato le mansioni o in quella immediatamente superiore alla qualifica rivestita, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento ed entro i limiti dei posti di pianta disponibili nelle qualifiche stesse, purche' in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti. Le graduatorie per i passaggi suddetti saranno distinte per ogni qualifica e verranno formulate col criterio del merito comparativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art193 · fonte del testo