Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 198 — Personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 23 marzo 1939 alle dipendenze dell'Azienda ferroviaria o di alti a pubblica Amministrazione

Ferme rimanendo le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, e di cui agli articoli 1 e 2 dei decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1958, i dipendenti in servizio di ruolo e non di ruolo, anche straordinari, presso l'Azienda ferroviaria od altra Amministrazione pubblica statale almeno dal 23 marzo 1939, con qualifiche degli uffici non inferiori a quelle di segretario, disegnatore, assistente lavori, alunno d'ordine, aiutante disegnatore, sorvegliante lavori e scrivana, nonche' con qualifiche dell'esercizio non inferiori a quelle di capo deposito di 3ª classe, ufficiale navale di 3ª classe, ufficiale macchinista di 3ª classe, alunno d'ordine, sottocapotecnico, capo personale viaggiante, controllore viaggiante, capo verificatori, nonche' con qualifiche iniziali dei gruppi B e C delle altre Amministrazioni statali, possono essere promossi, a domanda ed in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente alle qualifiche di segretario capo, applicato capo, capo stazione principale e qualifiche corrispondenti dei singoli gruppi. I dipendenti con qualifiche del personale delle stazioni che avessero gia' beneficiato di provvedimenti previsti dai decreti indicati nel precedente comma, potranno optare per il provvedimento di cui al medesimo comma, sempre che siano in possesso dei requisiti da esso previsti. Nei loro confronti saranno ricuperate le maggiori competenze corrisposte in dipendenza del beneficio di carriera gia' fruito, limitatamente al periodo di tempo in cui il beneficio stesso si e' concretato.

Testo vigente dal 29 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art198 · fonte del testo