Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 197 — Personale dell'esercizio distaccato presso gli uffici

Il personale dell'esercizio che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presti servizio presso gli uffici e risulti fisicamente inidoneo alle complete mansioni della qualifica rivestita, viene inquadrato nella corrispondente qualifica degli uffici. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale di cui al precedente comma, che sia fisicamente idoneo, purche' trovantesi distaccato agli uffici al 1 luglio 1956 con 600 giornate di effettiva utilizzazione alla data medesima. L'inquadramento di cui ai comma precedenti viene effettuato nella corrispondente qualifica degli uffici e, per i dirigenti dell'esercizio, nel gruppo di concetto se in possesso del diploma di scuola media superiore oppure nel gruppo esecutivo se in possesso di licenza di scuola media o di titolo equipollente, salva l'applicazione dell'art. 179 ove ricorrano le condizioni da detto articolo previste per l'inquadramento nelle qualifiche dei coadiutori. Quest'ultimo inquadramento viene effettuato con le stesse modalita' e le stesse graduatorie di cui al precedente art. 179. L'inquadramento di cui di comma precedenti e' limitato ai posti disponibili nelle varie qualifiche del personale degli uffici e sara' effettuato con precedenza delpersonale di cui al primo comma, e, per quello di cui al secondo comma, accordando la precedenza a coloro che vantano un maggior numero di presenze presso gli uffici. Il personale che non ottiene l'inquadramento di cui ai precedenti comma, viene restituito all'esercizio o vi rimane se la restituzione sia stata effettuata, ad eccezione di quello fisicamente inidoneo che verra' inquadrato nelle qualifiche degli uffici, esclusa, in tal caso, l'applicazione del precedente art. 179, man mano che si verificheranno ulteriori vacanze di posti, fino al suo totale assorbimento.

Testo vigente dal 29 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art197 · fonte del testo