Art. 2 — Gerarchia
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale direttivo ha preminenza gerarchica sul personale degli uffici e su quello dell'esercizio. Nel gruppo del personale direttivo, a parita' di qualifica, la gerarchia e' determinata dalla precedenza nel ruolo, se questo e' il medesimo; in caso diverso dalla anzianita' nella qualifica. A parita' di anzianita' nella qualifica, la gerarchia e' determinata dall'anzianita' di servizio e, ove occorra, dalla maggiore eta'. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, la gerarchia e' determinata dalla qualifica. A parita' di qualifica, la gerarchia si determina in base ai criteri previsti nel secondo comma. Il personale di concetto degli uffici e i dirigenti del personale dell'esercizio hanno preminenza gerarchica, rispettivamente, sul personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e sul personale esecutivo dell'esercizio. Tuttavia, il dirigente titolare di un impianto ha preminenza gerarchica su tutto il personale degli uffici e dell'esercizio in servizio presso l'impianto stesso. Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art2 · fonte del testo