Art. 2 — Gerarchia
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Il personale direttivo ha preminenza gerarchica sul personale degli uffici e su quello dell'esercizio. Nel gruppo del personale direttivo, a parita' di qualifica, la gerarchia e' determinata dalla precedenza nel ruolo, se questo e' il medesimo; in caso diverso dalla anzianita' nella qualifica. A parita' di anzianita' nella qualifica, la gerarchia e' determinata dall'anzianita' di servizio e, ove occorra, dalla maggiore eta'. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, la gerarchia e' determinata dalla qualifica. A parita' di qualifica, la gerarchia si determina in base ai criteri previsti nel secondo comma. Il personale di concetto degli uffici e i dirigenti del personale dell'esercizio hanno preminenza gerarchica, rispettivamente, sul personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e sul personale esecutivo dell'esercizio. Tuttavia, il dirigente titolare di un impianto ha preminenza gerarchica su tutto il personale degli uffici e dell'esercizio in servizio presso l'impianto stesso. ((Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di equiparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica)).
Testo in vigore dal 26 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
