Art. 204 — Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento dai addebiti disciplinari o penali
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Le disposizioni di cui all'art. 83, relative all'ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento da addebiti disciplinari o penali, si applicano anche a coloro che in base alle norme del precedente regolamento del personale siano stati esclusi dagli esami o scrutini in corso di svolgimento o non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967
