Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 81 — (Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento) Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre. Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per una delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o l'esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio "ora per allora" e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in sovrannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile. Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro. La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010. 10 parole aggiunte.

aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art81 · fonte del testo