Art. 51 — Attività incompatibili
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' incompatibile con la qualifica di dipendente dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato l'esercizio di qualunque professione, commercio, industria o altro impiego alle dipendenze di privati, nonche' la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di vigilanza o sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non retribuita, nelle societa' aventi fine di lucro. Peraltro, il personale ferroviario puo' compiere incarichi di perito o arbitro, previa autorizzazione della Azienda. Il personale ferroviario puo' partecipare all'amministrazione di societa' cooperative costituite fra, pubblici dipendenti, nonche', in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, e quando sia autorizzato dal Ministro, all'amministrazione di societa' nelle quali lo Stato o l'Azienda abbia una compartecipazione azionaria, od all'amministrazione di societa', istituti od enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art51 · fonte del testo