Art. 4 — Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313; e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-11-18;1794~art4 · fonte del testo