Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 57 — Trattamento per le zone malariche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nelle localita' dichiarate, con legge malariche, la Azienda provvede gratuitamente, per tutti i dipendenti ed i loro familiari conviventi ed a carico, alle prestazioni sanitarie antimalariche, profilattiche e curative, stabilite dalle disposizioni legislative in vigore.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
