Art. 56 — Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli effetti dell'art. 1 del regio decreto 10 marzo 1933, n. 1054, e successive modificazioni, il personale dell'esercizio di qualsiasi qualifica ed il personale ausiliario degli uffici. A detto personale, nei casi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio compete, per i giorni di assenza, il trattamento previsto dall'art. 91. Al personale direttivo ed al rimanente personale degli uffici compete il trattamento indicato nel precedente comma quando eserciti eccezionalmente attribuzioni devolute al personale dell'esercizio o quando, nell'adempimento del proprio servizio, sia stato esposto agli stessi rischi cui normalmente sono soggetti il personale dell'esercizio e quello ausiliario degli uffici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art56 · fonte del testo