Art. 61 — Sospensione dell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale e' prevista una sanzione piu' grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio e' sospesa ed e' ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente. La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art61 · fonte del testo