Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 70 — Rapporto informativo e nota di qualificazione

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Nel rapporto informativo e nella qualificazione deve tenersi conto del modo con cui e' stato disimpegnato il servizio, delle condizioni fisiche e delle qualita intellettuali del dipendente, della sua condotta, degli incarichi e dei servizi speciali da lui compiuti, nonche' di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione del dipendente stesso. La compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione della qualificazione sono, rispettivamente, devolute alla competenza delle autorita' indicate nella tabella annessa (allegato n. 11). Non puo' la medesima autorita' provvedere ad entrambi gli adempimenti per uno stesso dipendente, salve le eccezioni previste dalla medesima tabella annessa (allegato n. 11). La qualificazione che contrasti con le risultanze del rapporto informativo deve essere motivata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 1 ottobre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art70 · fonte del testo