Art. 71 — Comunicazione delle qualificazioni - Impugnativa - Visione del rapporto informativo
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Salvo quanto previsto dal precedente articolo 65 la nota di qualificazione e' comunicata al dipendente entro il 30 settembre di ciascun anno. L'eventuale mancanza commessa dopo la comunicazione della qualificazione, ma prima della fine dell'anno alla quale questa si riferisce, sospende l'efficacia della qualificazione stessa quando questa sia suscettibile di essere cambiata in base alle norme contemplate dall'art. 67. In tali casi la qualificazione gia' attribuita deve essere riveduta in relazione alla sanzione inflitta a conclusione del procedimento disciplinare. Avverso la qualificazione assegnatagli il dipendente puo' proporre ricorso all'autorita' competente, secondo la tabella annessa (allegato n. 11), entro quindici giorni dalla data di comunicazione. L'autorita' predetta, dopo i necessari accertamenti, decide sulla qualificazione da attribuire, con provvedimento motivato, che ha carattere definitivo. ((Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa e' basata)).
Testo in vigore dal 15 settembre 1974 al 1 ottobre 1978
