Art. 98 — Comandi
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In via eccezionale, i dipendenti possono essere comandati, per un periodo di tempo determinato ma in ogni caso non superiore a tre anni, presso altre Amministrazioni statali o presso enti pubblici. Il comando e' disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato ed il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
