Alle mancanze disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dal precedente regolamento del personale. Qualora l'infrazione consista in un comportamenti o in una pluralita' di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore del nuovo stato giuridico, per i quali debba, essere applicata una sola sanzione, si applica, in ogni caso, la norma piu' favorevole all'impiegato. I procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuto l'esame da parte del Consiglio di disciplina per le mancanze previste dagli articoli 96, 97 e 98 del precedente regolamento del personale, o non sia intervenuta, decisione dei competenti organi giudicanti per le altre mancanze, proseguiranno secondo la procedura prevista dal nuovo stato giuridico. I procedimenti disciplinari di cui trattasi si estinguono quando siano decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Ai ricorsi prodotti prima dell'entrata in vigore della presente legge avverso provvedimenti punitivi, si applicano le norme previste dal precedente regolamento del personale. Ai ricorsi prodotti dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicano, invece, le norme della legge stessa anche se i provvedimenti punitivi impugnati siano stati adottati in base alle norme del precedente regolamento del personale.

Testo vigente dal 29 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art200 · fonte del testo