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Nei confronti del personale incaricato di cui al precedente articolo 1 trova applicazione l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nei limiti previsti dalla norma succitata e' dovuta, per il periodo delle vacanze estive, la retribuzione agli insegnanti incaricati di cui all'articolo 1 che abbiano prestato servizio per non meno di sette mesi durante l'anno accademico o scolastico stabilito dal calendario locale. Negli stessi limiti compete la tredicesima mensilita' nella misura di 1/12 per ciascun mese di effettivo servizio o frazione superiore a 15 giorni.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
