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Al personale insegnante non di ruolo contemplato dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia disciplinare concernenti il corrispondente personale non di ruolo del territorio metropolitano. L'avvertimento scritto e' inflitto dall'autorita' preposta all'istituzione scolastica o culturale. La censura e' inflitta dalla competente autorita' diplomatica o consolare. Le altre sanzioni sono inflitte dal Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7. Contro le sanzioni dell'avvertimento e della censura e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per gli affari esteri, che decide su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7. Si applicano, altresi', in materia di sospensione cautelare, gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art15 · fonte su Normattiva