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Se il servizio del docente incaricato ai sensi del precedente articolo sia stato lodevolmente prestato e se il docente stesso continui a trovarsi in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico, su conforme parere delle competenti autorita' straniere e della rappresentanza diplomatica italiana, puo' essere rinnovato, di anno in anno, sino ad un massimo di cinque anni.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017
