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Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda alla competente rappresentanza diplomatica, nel caso degli istituti italiani di cultura, ovvero al competente ufficio consolare, negli altri casi, entro il 90° giorno precedente la data d'inizio dell'anno accademico o scolastico. Almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari avranno cura di render note, attraverso la pubblicazione nei rispettivi albi ed ogni altro idoneo mezzo di pubblicita', le disponibilita' di posti da coprire con personale non di ruolo, nelle categorie di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalita' per il conferimento degli incarichi e saranno stabiliti i titoli e i loro criteri di valutazione.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 21 gennaio 1981
