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Gli aspiranti al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda alla competente rappresentanza diplomatica, nel caso degli istituti italiani di cultura, ovvero al competente ufficio consolare, negli altri casi, entro il 90° giorno precedente la data d'inizio dell'anno accademico o scolastico. 2 Almeno un mese prima della scadenza del termine di cui al precedente comma, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari avranno cura di render note, attraverso la pubblicazione nei rispettivi albi ed ogni altro idoneo mezzo di pubblicita', le disponibilita' di posti da coprire con personale non di ruolo, nelle categorie di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalita' per il conferimento degli incarichi e saranno stabiliti i titoli e i loro criteri di valutazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1980, n. 924

2

La L. 22 dicembre 1980, n. 924 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno".

Testo in vigore dal 21 gennaio 1981 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art28 · fonte su Normattiva