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Per l'iscrizione nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e' necessario il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

  • a)cittadinanza italiana;
  • b)abilitazione all'insegnamento della disciplina cui l'incarico si riferisce o, in difetto, titolo di studio prescritto per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria, per l'accesso alle istituzioni di istruzione secondaria e ai corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153; diploma di istituto magistrale per l'accesso alle scuole elementari e ai corsi di livello corrispondente di cui alla citata legge n. 153; diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale per l'accesso alle scuole materne; diploma di laurea o diploma di istituto di istruzione secondaria superiore o artistica in relazione al livello di funzione per l'accesso agli istituti di cultura;
  • c)idoneita' fisica per le prestazioni che l'incarico comporta;
  • d)accertata conoscenza della lingua locale;
  • e)certificato di non iscrizione nel casellario giudiziario;
  • f)eta' non interiore a 18 anni, salvo prescrizioni locali che richiedano un piu' elevato limite di eta', e non superiore a 60 anni. Costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi la residenza da almeno un anno nel paese in cui ha sede l'istituzione; tale precedenza opera subordinatamente a quella prevista dal terzo comma del precedente articolo 2. Non possono essere iscritti in graduatoria coloro che abbiano subito la sanzione del licenziamento.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art3 · fonte su Normattiva