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Le domande di iscrizione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di incarichi devono essere presentate entro il 90° giorno precedente l'inizio dell'anno accademico o scolastico per il quale si chiede il conferimento dell'incarico. A tal fine, la rappresentanza diplomatica presso lo Stato nel cui territorio ha sede l'istituto italiano di cultura e gli uffici consolari nelle cui circoscrizioni hanno sede le istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 devono render nota, mediante pubblicazione nei rispettivi albi, ed avvalendosi anche di altri mezzi di pubblicita', con un anticipo non inferiore a 30 giorni, la data di scadenza come sopra determinata del termine di presentazione delle domande, indicando le modalita' da seguire, in conformita' della presente legge, per il conferimento degli incarichi. Con ordinanza emanata dal Ministro per gli affari esteri d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione saranno disciplinate le modalita' per il conferimento degli incarichi e i criteri di valutazione dei titoli.

Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 21 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-26;327~art4 · fonte su Normattiva