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Le disposizioni della presente legge si applicano salvo gli obblighi derivanti da accordi internazionali e salvo quanto diversamente disposto, con carattere cogente, dalla normativa del paese nel quale le istituzioni si trovano. ((Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e attribuita al personale, al quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e 36 della presente legge, la facolta' di optare per il trattamento assistenziale del luogo in cui presta servizio, nei casi in cui ritenga detto trattamento piu' favorevole di quello elargito dagli articoli suddetti. Allo stesso personale e data facolta' di recedere da tale opzione, con l'effetto irretrattabile dell'applicazione, dalla data della comunicazione di recesso, degli articoli suindicati. Analogamente, in attesa del perfezionamento di accordi internazionali per assicurare il ricongiungimento di servizi prestati sotto diversi regimi giuridici, e consentito al personale di cui al comma precedente di optare per il trattamento previdenziale del luogo in cui presta servizio)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 marzo 1980, n. 65
1La L. 13 marzo 1980, n. 65 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Il personale gia' in servizio all'estero deve esercitare le opzioni di cui ai suindicati commi aggiunti dell'articolo 46 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 20 marzo 1980 al 31 maggio 2017
