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Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, le graduatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono essere pubblicate, per un periodo di 15 giorni, nell'albo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva competenza. Contro di esse e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione. Le graduatorie sono trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare, nel termine di trenta giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al Ministero degli affari esteri, unitamente ai verbali dei lavori delle commissioni, alle eventuali opposizioni pervenute e alle relative controdeduzioni. E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri ed un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta. La predetta commissione, nel termine di quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, verifica la regolarita' delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni. Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie.
Testo in vigore dal 5 agosto 1975 al 21 gennaio 1981
