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Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, le graduatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono essere pubblicate, per un periodo di 15 giorni, nell'albo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva competenza. Contro di esse e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 2 Le graduatorie sono trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare, nel termine di trenta giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al Ministero degli affari esteri, unitamente ai verbali dei lavori delle commissioni, alle eventuali opposizioni pervenute e alle relative controdeduzioni. 2 ((E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione e' nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione e' integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta)). La predetta commissione, nel termine di quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, verifica la regolarita' delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni. Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1980, n. 924
2La L. 22 dicembre 1980, n. 924 ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "I termini di 30 giorni stabiliti dall'articolo 7, primo e secondo comma, della stessa legge sono sostituiti, rispettivamente, con i termini di 45 giorni e di 100 giorni".
Testo in vigore dal 21 gennaio 1981 al 31 maggio 2017
