Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente:
- a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
