Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermita' proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue - se piu' favorevole - la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo. Nel caso di cui al precedente comma e' applicabile il terzo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art15 · fonte del testo