I militari di truppa si distinguono in:

  • a)appuntati, guardie scelte e guardie in servizio continuativo;
  • b)appuntati, guardie scelte e guardie in ferma volontaria o in rafferma;
  • c)appuntati, guardie scelte e, guardie in congedo;
  • d)appuntati, guardie scelte e guardie in congedo assoluto; E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, viene dichiarato meritevole di rimanere in servizio dalle autorita' competenti a concedere la rafferma. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art2 · fonte su Normattiva