I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dello articolo 2 e quelli richiamati, a norma dell'articolo 37 sono considerati ogni momento in attivita' di servizio. Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato. I militari di truppa di cui al primo comma non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei loro doveri.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art3 · fonte su Normattiva