Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previsto dall'articolo 33, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assolato.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art34 · fonte su Normattiva