Art. 110
Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria, o della rafferma o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 109, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita' se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
