In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art47 · fonte su Normattiva