In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Testo vigente dal 9 agosto 1961
