In tempo di guerra, nel caso di militare di truppa appartenente a reparto inquadrato in uniti di altra forza armata il comandante di tale uniti dispone gli accertamenti disciplinari, adotta le decisioni conseguenti a tali accertamenti e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art49 · fonte su Normattiva