La Commissione di avanzamento per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' nominata con decreto del Ministro per l'interno all'inizio di ogni anno ed e' costituita come segue:

  • 1)dal direttore della divisione forze armate di polizia, presidente;
  • 2)da due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a tenente colonnello;
  • 3)da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di direttore di sezione;
  • 4)da un funzionario dell'Amministrazione di pubblica sicurezza con qualifica di commissario capo. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a commissario o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a capitano. Con lo stesso decreto, in sostituzione, rispettivamente, dei membri di cui ai numeri 1) e 2) vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice prefetto ispettore e due ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al Ministero, di grado non inferiore a maggiore. Per la validita' dei giudizi della Commissione e' necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianita'.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art55 · fonte su Normattiva