In tempo di guerra puo' essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri, e marescialli di 3ª e 2ª classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore. Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell'art. 105, comma terzo. La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la deterimino' ed e' conferita dai Ministro dell'interno, su proposta del Comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'art. 112. La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data, del fatto d'arme.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art106 · fonte del testo