La proposta di avanzamento per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, sui rapporto del comandante del Corpo, nonche' del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialita'. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112, espresso ad unanimita' di voti. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianita' di grado nonche' dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione e' conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 ottobre 1969, n. 803

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La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460, [...], sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte".

Testo vigente dal 7 dicembre 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 7 dicembre 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 ottobre 1969, n. 803

    La L. 30 ottobre 1969, n. 803 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460, [...], sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art105 · fonte del testo