Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 107
In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3ª classe e di la classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 94, commi secondo e terzo.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
