((Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe. L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77)).

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 26 parole tolte, 111 parole aggiunte.

tolto: L'avanzamentoaggiunto: Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di tolto: 3ª classe ha luogo, aggiunto: 3° classe. L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del tolto: bando aggiunto: 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, tolto: computando per posto intero la frazione di posto, e per due terzi a scelta aggiunto: per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento tolto: a quelli da conferire a scelta aggiunto: per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'. L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art91 · fonte del testo