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Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare o penale, sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo. Il Ministro ha facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art109 · fonte del testo