((E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo)). Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.
Testo vigente dal 29 dicembre 1978
