Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 24
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la meta' dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego e' computato per meta'.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
