Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 25
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d)domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto Ministeriale.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
