Non possono far parte della Commissione di disciplina:

  • a)il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
  • b)il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
  • c)i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
  • d)l'offeso o il danneggiato e i pareti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
  • e)gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;
  • f)l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art66 · fonte del testo