Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi. Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 66. Il difensore e' vincolato al segreto di ufficio.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art69 · fonte del testo