In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art72 · fonte del testo