Art. 14 statuto dei lavoratori — Diritto di associazione e di attivita' sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale, e' garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Testo vigente dal 27 maggio 1970, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva