LAVORO (RAPPORTO DI) - ATTI DISCRIMINATORI - IN DANNO DELLE LAVORATRICI - DISCRIMINAZIONE DETERMINATA DAL COMPORTAMENTO DEL TERZO COMMITTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il principio di parita' di diritti e di retribuzione tra lavoratrice e lavoratore ha efficacia generale per tutti i cittadini e va osservato, nella fase di costituzione e in quella di svolgimento del rapporto, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dei terzi a favore dei quali, in base ad apposito contratto, vada il risultato dell'attivita` lavorativa. Sono pertanto nulle le clausole di tale contratto che importino discriminazioni fondate unicamente sulla diversita` di sesso; ne` l'eventuale domanda di risoluzione proposta dal terzo per ragioni che implichino tale discriminazione integra un giustificato motivo di licenziamento della lavoratrice, ben potendo opporsi alla domanda il datore di lavoro, sul quale comunque ricadono le conseguenze dei licenziamenti discriminatori eventualmente intimati. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost. e relativa al combinato disposto degli artt. 1, L. 9 dicembre 1977 n. 903, e 15, ultimo comma, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escluderebbe, rispetto al prestatore e al datore di lavoro, la rilevanza del comportamento del terzo che comunque determini lo stesso datore ad una condotta violatrice del principio di parita` tra lavoratore e lavoratrice). - v. S. n. 204/1982.
Riguarda ancheart. 1 legge 903/1977
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 15 E 28 - NULLITA' DI ATTI DEL DATORE DI LAVORO PREGIUDIZIEVOLI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI CHE ABBIANO PARTECIPATO AD UNO SCIOPERO - PRESUPPONE IL CONTENUTO ED I LIMITI DI LEGITTIMITA' DELLO SCIOPERO GIA' FISSATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE (E DIRETTAMENTE APPLICABILI, NEI SINGOLI CASI, DAI GIUDICI DI MERITO) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sulla base dei criteri generali di valutazione, tratti dalla interpretazione sistematica data dalla Corte costituzionale all'art. 40 della Costituzione (ved. massima precedente 1/74 A), il giudice di merito, pur nella carenza legislativa, ben puo' riferirsi ad essi nei casi concreti sottoposti al suo esame e decidere della loro aderenza o meno alla situazione di fatto accertata. La disciplina giuridica contenuta nella legge n. 300 del 20 maggio 1970 nulla toglie e nulla aggiunge alla enunciazione dei criteri generali fissati dalla Corte, in quanto non ha inteso sciogliere, in qualche modo, la riserva di legge contenuta nell'art. 40 Cost., ma solo assicurare una speciale tutela giuridica, sul piano dei rapporti lavoratore-datore di lavoro, all'esercizio del diritto di sciopero, nella misura in cui esso si appalesi legittimo, di fronte ad atti di ritorsione dell'imprenditore conseguenti al concreto esercizio dello stesso. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), proposta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 24, 35, 40, 41, 48, 49, 50, 54 e segg., 71, 101, 134 e 136 della Costituzione, sotto il profilo che la mancata determinazione da parte del legislatore dei limiti oggettivi e soggettivi di legittimita' del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione renderebbe legittima qualsiasi forma di sciopero e creerebbe un vuoto legislativo non suscettibile di essere colmato in sede interpretativa.
sentenza 1/1974massima n. 6975 Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratori