Art. 33 statuto dei lavoratori
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Testo vigente dal 30 gennaio 2003, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
Testo vigente dal 30 gennaio 2003, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI EFFETTUARE RICHIESTE NUMERICHE (AI FINI DELLE ASSUNZIONI) - IMPOSSIBILITA' DI PROCEDERE AD ASSUNZIONI NOMINATIVE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - DUBBIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ED AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL LAVORO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCANZA DI ALCUN CENNO ALLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sia nel caso che la relativa ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, sia nel caso che nella stessa manchino elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva incidenza della questione medesima sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilita' - per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza e per mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di alcun cenno all'imputazione in relazione alla quale si svogleva il giudizio a quo - della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 4, comma primo, Cost. - dell'art. 14, legge 29 aprile 1949, n. 264 (in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e dell'art. 33, legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), nella parte in cui non consentono ai lavoratori iscritti presso l'ufficio di collocamento di scegliere il datore di lavoro alle cui dipendenze prestare la propria opera e, conseguentemente, non permettono al datore di lavoro stesso di assumere nominativamente, esercitando cosi' un proprio diritto di gradimento).
Riguarda ancheart. 14 legge 264/1949
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - LEGGE STATALE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 33 E 34 - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 10 NOVEMBRE 1971, N. 1 (NUOVO STATUTO T.A.A. - DIRITTO DEI CITTADINI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA PRECEDENZA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO - SOPRAVVENUTO D.P.R. 22 MARZO 1974, N. 280 - ACCOGLIMENTO DEL PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 7 - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art33 · fonte su Normattiva
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente alle censure proposte con ricorsi della provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", posto che le norme di attuazione al riguardo emanate con D.P.R. 22 marzo 1974, N. 280 hanno ormai provveduto sull'argomento, uniformandosi ai principi dell'art. 7 della legge cost. del 1971 che erano stati dedotti come parametro e che affermano il principio del diritto dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano alla precedenza nel collocamento al lavoro.
Riguarda ancheart. 34 Statuto dei lavoratori
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.